Pubblichiamo il testo di un approfondimento di interesse per chi si trasferisce in Italia, mantenendo attività e investimenti all’estero.
Il tema è complesso anche per la (com)presenza nel nostro ordinamento di diversi regimi di attrazione, che possono prevedere obblighi diversi per la dichiarazione di attività estere. Chi avesse interesse concreto ad approfondire il tema può contattarci.
Qui il link all’articolo completo di Antonio Longo, e sotto una sintesi per chi non avesse accesso.
Articolo
L’articolo 4 del D.L. 167/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.
Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2%.
I suddetti obblighi di monitoraggio possono subire delle deroghe in caso di adesione a particolari regimi attrattivi per chi trasferisce la propria residenza in Italia.
In particolare, tali regimi sono:
a) al regime ex art. 24-bis del Tuir per i “neo residenti” (c.d. regime dei “res non dom”) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi.
L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE. Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia);
b) al regime ex art. 24-ter del Tuir previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti, i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’IVIE e dall’IVAFE, ma, a differenza dei “res non dom”, non godranno di agevolazioni per l’imposta sulle successioni e donazioni;
c) al regime ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015 previsto per i lavoratori “impatriati” e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Per questi soggetti non si applica alcun esonero circa la compilazione del quadro RW che dovrà, quindi, essere compilato in presenza di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero.
Fonte: Antonio Longo – “L’impatriato dichiara il conto oltrefrontiera” – Il Sole 24 Ore del 17 giugno
Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2%.
I suddetti obblighi di monitoraggio possono subire delle deroghe in caso di adesione a particolari regimi attrattivi per chi trasferisce la propria residenza in Italia.
In particolare, tali regimi sono:
a) al regime ex art. 24-bis del Tuir per i “neo residenti” (c.d. regime dei “res non dom”) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi.
L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE. Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia);
b) al regime ex art. 24-ter del Tuir previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti, i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’IVIE e dall’IVAFE, ma, a differenza dei “res non dom”, non godranno di agevolazioni per l’imposta sulle successioni e donazioni;
c) al regime ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015 previsto per i lavoratori “impatriati” e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Per questi soggetti non si applica alcun esonero circa la compilazione del quadro RW che dovrà, quindi, essere compilato in presenza di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero.
Fonte: Antonio Longo – “L’impatriato dichiara il conto oltrefrontiera” – Il Sole 24 Ore del 17 giugno