Qui di seguito alcune nostre considerazioni sul provvedimento dell’agenzia relativo alle modalità di recupero dei conguagli pagati nel 2017 da coloro che hanno deciso di esercitare l’opzione per passare dal regime 238/10 al regime dell’art.16 d.lgs 147/15.
In primis, il provvedimento rappresenta la meta di un lungo lavoro, e corona mesi di sforzi. Crediamo che debba essere uno stimolo a far crescere ancora il gruppo, come numero e come profilo, e per farlo invitiamo tutti a seguire gli aggiornamenti sul sito e su twitter @GControesodo
Considerazioni pratiche e tempistiche
In termini pratici, le due strade per recuperare i conguagli sono la presentazione di un’istanza di rimborso o di una dichiarazione integrativa.
L’istanza di rimborso ha dei tempi di elaborazione piuttosto lunghi, professionisti del settore ci dicono che si tratta di qualche anno. La dichiarazione integrativa ha il vantaggio di prevedere tempi potenzialmente molto più rapidi, come descritto di seguito, e quindi è la strada che consigliamo.
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Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa può essere compensato:
– da subito, se l’integrativa è presentata entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
– con i debiti di imposta maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, qualora la stessa venga presentata oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.
Quindi, per poter utilizzare da subito il credito, l’integrativa va presentata entro il 31.10.2018 (termine per la presentazione del modello “Redditi PF 2018”). In sostanza, ci sembra consigliabile presentare fin da subito l’integrativa, procedendo ad utilizzare il credito in compensazione nella dichiarazione dei redditi annuale che verrà presentata a breve quest’anno.
L’integrativa attraverso il modello “Redditi PF” va presentata anche nei casi in cui i “controesodati con opzione” abbiano presentato il modello 730. Infatti, il modello “730 integrativo” poteva essere presentato solo entro il 25 ottobre 2017 (non è più possibile presentarlo).
I riferimenti normativi sono contenuti nei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998.
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Altri vantaggi dell'integrativa
Altro elemento di attenzione che ci sembra importante: il provvedimento dell’Agenzia dice che nel caso della dichiarazione integrativa, il contribuente deve “conservare la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio”, mentre nel caso dell’istanza di rimborso si deve “allegare” tale documentazione, che quindi potrebbe venire verificata sin da subito per accertare la spettanza dei benefici. Anche in questo caso quindi ci sembra preferibile l’integrativa.
Le considerazioni qui esposte non sono esaustive, non hanno la pretesa di essere esatte e vogliono solo essere una guida per orientarsi sui prossimi passi.