Restituzione conguaglio 2016 – aggiornamento

Cari tutti,

abbiamo recentemente incontrato l’Agenzia delle Entrate, per avere chiarimenti sul tema dei conguagli non ancora rimborsati a chi ha optato per il regime 147/15.

Di seguito quanto emerso:

– per chi ha fatto una dichiarazione integrativa a valere sul periodo di imposta 2016 abbinata al 730 per il 2017, il rimborso dovrebbe arrivare a gennaio 2019

– il motivo di questo ritardo è dovuto ai controlli preventivi dell’Agenzia. Tale controllo dura in media quattro mesi, dopo i quali le somme vengono in genere autorizzate ed erogate entro due mesi

– le tempistiche di cui sopra assumono che l’agenzia si limiti a controllare la correttezza formale degli importi indicati in dichiarazione integrativa, senza richiesta di ulteriori approfondimenti

– nel caso di approfondimenti i tempi si allungano inevitabilmente. Gli approfondimenti sono legati alla situazione specifica di ciascun contribuente e a discrezione dell’ufficio territoriale di competenza che li esegue. Nelle grandi città gli approfondimenti potrebbero essere gestiti più lentamente

– per chi ha fatto istanza di rimborso i tempi si allungano e sono indefiniti perché dipendono dal tipo di approfondimenti richiesti dall’agenzia di caso in caso

– è importante che il contribuente sia registrato nel sito dell’Agenzia con il proprio codice fiscale e che abbia fornito all’Agenzia il proprio iban per il rimborso. La mancata comunicazione dell’Iban all’Agenzia comporta un ulteriore ritardo di sei mesi dovuto alla creazione di un vaglia postale per il rimborso da parte di Banca d’Italia

Un saluto

Michele, Francesco e Antonio

Risoluzione alla NaDeF – impegno ad adottare misure per capitale umano

La risoluzione di maggioranza alla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF 2018) contiene un punto che impegna esplicitamente il Governo ad adottare misure per l’attrazione del capitale umano dall’estero.

È un’ottima notizia, che arriva dopo intensi sforzi da noi fatti negli ultimi mesi per sensibilizzare l’esecutivo. Siamo molto contenti perché abbiamo trovato interlocutori attenti alle nostre istanze ed interessati alle nostre proposte che come sapete sono anche frutto dei contributi raccolti dalla community.
Si tratta di un piccolo passo, ma propedeutico all’obiettivo di inserire alcune delle misure da noi caldeggiare nella prossima Legge di Bilancio.
Qui un estratto dei resoconti della seduta di ieri dove è evidenziato il punto.
Vi teniamo aggiornati.
Michele, Francesco e Antonio

Considerazioni sul provvedimento dell’agenzia

Qui di seguito alcune nostre considerazioni sul provvedimento dell’agenzia relativo alle modalità di recupero dei conguagli pagati nel 2017 da coloro che hanno deciso di esercitare l’opzione per passare dal regime 238/10 al regime dell’art.16 d.lgs 147/15.

In primis, il provvedimento rappresenta la meta di un lungo lavoro, e corona mesi di sforzi. Crediamo che debba essere uno stimolo a far crescere ancora il gruppo, come numero e come profilo, e per farlo invitiamo tutti a seguire gli aggiornamenti sul sito e su twitter @GControesodo

Considerazioni pratiche e tempistiche

In termini pratici, le due strade per recuperare i conguagli sono la presentazione di un’istanza di rimborso o di una dichiarazione integrativa.

L’istanza di rimborso ha dei tempi di elaborazione piuttosto lunghi, professionisti del settore ci dicono che si tratta di qualche anno. La dichiarazione integrativa ha il vantaggio di prevedere tempi potenzialmente molto più rapidi, come descritto di seguito, e quindi è la strada che consigliamo.

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Il credito emergente dalla dichiarazione integrativa può essere compensato:

– da subito, se l’integrativa è presentata entro il termine per l’invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;

– con i debiti di imposta  maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, qualora la stessa venga presentata oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

Quindi, per poter utilizzare da subito il credito, l’integrativa va presentata entro il 31.10.2018 (termine per la presentazione del modello “Redditi PF  2018”). In sostanza, ci sembra consigliabile presentare fin da subito l’integrativa, procedendo ad utilizzare il credito in compensazione nella dichiarazione dei redditi annuale che verrà presentata a breve quest’anno.

L’integrativa attraverso il modello “Redditi PF” va presentata anche nei casi in cui i “controesodati con opzione” abbiano presentato il modello 730. Infatti, il modello “730 integrativo” poteva essere presentato solo entro il 25 ottobre 2017 (non è più possibile presentarlo).

I riferimenti normativi sono contenuti nei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. n. 322/1998.

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Altri vantaggi dell'integrativa

Altro elemento di attenzione che ci sembra importante: il provvedimento dell’Agenzia dice che nel caso della dichiarazione integrativa, il contribuente deve “conservare la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio”, mentre nel caso dell’istanza di rimborso si deve “allegare” tale documentazione, che quindi potrebbe venire verificata sin da subito per accertare la spettanza dei benefici. Anche in questo caso quindi ci sembra preferibile l’integrativa.

Le considerazioni qui esposte non sono esaustive, non hanno la pretesa di essere esatte e vogliono solo essere una guida per orientarsi sui prossimi passi.

Pubblicato il provvedimento per la restituzione dei conguagli

È stato pubblicato ieri il tanto atteso provvedimento sulle modalità di restituzione dei conguagli pagati da chi ha optato, nel 2017, per passare dal regime 238/10 al regime 147/15.

Qui di seguito il link al provvedimento.

Una volta analizzato, circoleremo agli iscritti alcune considerazioni; ad una prima lettura ci sembra che le opzioni per il recupero dei conguagli siano quelle che ci attendevamo, ossia una dichiarazione integrativa o un’istanza di rimborso.

Gruppo Controesodo

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/aprile+2018+provvedimenti/provvedimento+20042018+impatriati/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+85330_.pdf