Provvedimento attuativo AdE 3 Marzo 2021 – approfondimento

Qui alcuni commenti al provvedimento pubblicato in data 3 marzo che esplicita le modalità di esercizio dell’opzione prevista dal dall’Art 1, comma 50 della recente Legge di Bilancio.

1)      Sul tema del requisito AIRE il provvedimento sembra limitarsi a riprendere alla lettera il testo contenuto nella norma di primo livello. Come Gruppo Controesodo, avevamo caldeggiato un’interpretazione estensiva, coerente con l’evoluzione e lo stato della normativa attuale che, con il comma 5-ter dell’art. 16 d.lgs 147/15, riconosce l’agevolazione anche in mancanza dell’iscrizione AIRE, e che inoltre eviterebbe di discriminare, in situazioni oggettivamente identiche, i cittadini italiani rispetto ai cittadini UE. Stiamo facendo alcune valutazioni se sia necessaria e fattibile una modifica alla normativa di primo livello. Al momento il quadro non è definito e le specifiche situazioni personali meritano di essere approfondite anche su base individuale

2)      Sul tema delle tempistiche per l’esercizio dell’opzione il paragrafo 1.4 parla del 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione. Il “primo periodo” è quello a cui i beneficiari delle agevolazioni hanno diritto indipendentemente dal possesso dei requisiti per accedere alle misure sul radicamento, ossia il periodo base di agevolazione. Ad esempio, per chi è rientrato nella prima metà del 2017, il primo periodo termina con l’anno fiscale 2021, quindi l’opzione dovrà essere esercitata entro il 30 giugno del 2022

3)      Sul tema del calcolo dell’importo una tantum da versare, l’Agenzia delle Entrate ha già chiarito in questa sede (link Telefisco) che il reddito di riferimento da considerare è quello lordo prima dell’abbattimento previsto dall’agevolazione

4) I beneficiari del provvedimento sono tutti i soggetti che alla data del 31.12.2019 fruiscono del regime agevolativo dell’art.16 D.Lgs.147/2015, e che al momento dell’esercizio dell’opzione integrano quanto previsto quale indice di radicamento (acquisto abitazione o figli). Sono inclusi i soggetti che nel 2016 o 2017 hanno esercitato l’opzione prevista dal comma 4, art. 16 per diventare beneficiari del regime in oggetto, in quanto appunto in seguito a tale opzione sono diventati beneficiari

5)      Sul tema del codice tributo, abbiamo chiesto delucidazioni all’Agenzia per capire le tempistiche di quando verrà pubblicato

 

Vi terremo, come sempre, aggiornati

ODG Ungaro alla votazione della L.Bilancio 2021

L’On.le Massimo Ungaro (IV) ha presentato un Ordine del giorno alla conversione del d.l. Bilancio 2021, per impegnare il Governo a valutare l’opportunità di estendere le misure sul radicamento ad alcune ulteriori categorie di soggetti quali docenti, ricercatori, lavoratori impatriati e tutti coloro che hanno deciso di scommettere nuovamente sull’Italia.

Qui il testo dell’ODG

Approvato emendamento Giarrizzo alla Legge di Bilancio 2021 – estensione delle misure sul radicamento

Approvato emendamento Giarrizzo alla Legge di Bilancio 2021 – estensione delle misure sul radicamento ai lavoratori altamente qualificati rientrati pre-2020

20 Dicembre 2020

Il Gruppo Controesodo apprende con grande soddisfazione l’approvazione in Commissione Bilancio alla Camera di un emendamento alla Legge di Bilancio 2021 che estende ai lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 l’accesso alle misure di incentivo al “radicamento permanente” in Italia previste dal DL Crescita.

Si va a rimuovere una situazione che li penalizzava fortemente rispetto ai soggetti rientrati a partire dal 2020, e che rischiava quindi di innescare un nuovo esodo di capitale umano giovane e altamente qualificato, con un profilo internazionale e un bagaglio di competenze e professionalità cruciali per la ripartenza del Paese.

Come Gruppo Controesodo abbiamo lavorato fortemente negli ultimi due anni per portare questo tema all’attenzione del Governo e delle Istituzioni. Siamo lieti che sia stato trovato lo spazio nella Legge di Bilancio per dare un segnale lungimirante, un investimento sul futuro.

Ringraziamo particolarmente l’On.le Andrea Giarrizzo (Movimento 5 Stelle) in qualità di proponente e primo firmatario dell’emendamento, e il suo Gruppo per avere portato avanti con convinzione e determinazione questa misura, che ha poi trovato ampio supporto fra tutte le forze politiche di maggioranza (IV, PD, LEU) e opposizione portando alla sua approvazione in Commissione.

L’emendamento è stato sottoscritto anche dall’On.le Massimo Ungaro (IV), che in questi mesi si è fatto promotore di diverse iniziative per accogliere la nostra istanza. Fondamentale anche il supporto che è arrivato dalla Presidenza della Commissione e dai Relatori.

Ringraziamo tutti i parlamentari ed esponenti del Governo che hanno aiutato a conseguire questo risultato. Siamo fiduciosi che come Gruppo Controesodo continueremo a collaborare prossimamente su iniziative di interesse strategico per il Paese.

Qui il testo completo del comunicato e dell’emendamento.

https://www.gruppocontroesodo.it/wp-content/uploads/2020/12/Comunicato.pdf

Gruppo Controesodo

Calcola il valore degli incentivi fiscali

Abbiamo predisposto una utility che consente di calcolare il risparmio fiscale ottenibile grazie alle agevolazioni per il rientro del capitale umano. Poter quantificare con precisione il valore degli incentivi fiscali è estremamente importante per chi considera un rientro in Italia e pianifica una scelta di vita importante a lungo termine.

Il calcolatore è accessibile all’interno dell’area riservata agli utenti registrati al sito.
https://www.gruppocontroesodo.it/calcola-gli-incentivi/

Copre per il momento il caso dei lavoratori dipendenti. Lavoreremo per estenderlo anche al caso dei ricercatori.

Il calcolo per lavoratori autonomi o titolari di reddito d’impresa presenta invece elementi variabili caso per caso, quindi abbiamo preferito non esporre stime che rischierebbero di risultare imprecise. Al bisogno possiamo aiutarvi con  una consulenza specifica per questi casi.

Gruppo Controesodo

Rientri Aprile-Giugno 2019: agevolazioni ancora non accessibili

Il Governo, incredibilmente, nega la fruizione delle agevolazioni potenziate a chi è rientrato fra il 30 Aprile e il 1 Luglio 2019.

Risulta dalla risposta all’interrogazione parlamentare di cui sotto trovate il resoconto.

Link all’interrogazione

Ennesima assurdità, nata dall’incapacità di riconoscere il valore di eliminare tout court la discriminazione verso tutte le persone rientrate pre-2020, che ha partorito una nuova incertezza normativa.

A nostro avviso, chi si trova in questa situazione può comunque intraprendere dei passi concreti per farsi riconoscere il diritto alle agevolazioni maggiorate.

Qui di seguito i dettagli dell’interrogazione.

Interrogazione

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https://quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/agevolazioni-e-incentivi/2020-08-11/impatriati-bonus-maggiorati-legati-un-dm-mef-194720.php?uuid=ADSW41i

La risposta del 28 luglio all’interrogazione parlamentare della Commissione Finanze della Camera conferma che il bonus fiscale “maggiorato” fino al 90% per 10 anni, per i lavoratori impatriati trasferiti in Italia nel 2019, non è accessibile legittimamente (e quindi neppure in dichiarazione) senza l’emanazione del Decreto attuativo dell’Economia e delle Finanze.

Per inquadrare correttamente la risposta fornita dal Mef è opportuno riassumere la complessa situazione creatasi dopo l’entrata in vigore del Dl n. 124/2019. Va ricordato che alla fine dell’aprile 2019 il Dl n. 34/2019 aveva esteso la platea dei lavoratori che potevano accedere al bonus fiscale per i cosiddetti “impatriati”. L’articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015 era stato riformulato richiedendo quale requisito, accanto a quello – rimasto immutato e alternativo – per laureati del comma 2, che i lavoratori avessero risieduto all’estero nei 2 (e non più 5) periodi d’imposta precedenti “l’impatrio” in Italia e non era più necessario che il soggetto impatriato riscoprisse ruoli direttivi ovvero fosse dipendente di una società italiana o distaccato in Italia da un gruppo internazionale. Inoltre, la fruizione del beneficio veniva garantita anche a chi era rimasto formalmente residente in Italia, ma che, secondo i criteri della convenzione contro le doppie imposizioni applicabile, veniva considerato residente dell’altro Stato contraente.

Le modifiche del decreto Crescita avevano anche ridotto l’imponibile fiscale con uno sconto del 70% (in luogo del 50), arrivando fino al 90% per gli impatriati trasferiti in una delle 8 regioni italiane del mezzogiorno; il bonus inoltre era stato esteso di altri 5 anni (con sconto dell’imponibile al 50%) o per lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, o in caso di acquisto di un immobile residenziale in Italia al massimo 12 mesi prima del trasferimento. La riduzione dal sesto al decimo anno veniva poi portata al 90% per gli impatriati con non meno di 3 figli minorenni o a carico.

Mentre secondo il decreto Crescita le nuove norme dovevano essere applicate ai soggetti fiscalmente residenti in Italia dal 2020, il collegato fiscale alla manovra (Dl n. 124/2019) ne ha anticipato la decorrenza dall’anno d’imposta 2019, ma solo per coloro che avevano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile al 3 luglio 2019.

L’interrogazione alla Commissione Finanze, oltre a sottolineare l’evidente discriminazione patita da chi si era trasferito in Italia prima del 30 aprile 2019, chiedeva che venisse chiarito quando verrà emanato il decreto del Mef che dovrà illustrare i criteri di accesso al fondo Contro-Esodo, dotato di appena 3 milioni a partire dal 2019. La risposta del Ministero riconosce che l’importo stanziato coprirà i maggiori costi (cioè il 20%) derivanti dall’incremento dell’agevolazione fiscale nel primo quinquennio e dall’intero importo della riduzione (pari al 50%) dell’imponibile fiscale per l’eventuale secondo quinquennio e ammette le difficoltà di conciliare la contenuta dote finanziaria della norma di fine 2019 con le incognite, per ciascuno dei futuri richiedenti, che potranno ad esempio arrivare ad avere 3 figli nel corso del primo quinquennio di residenza in Italia, aumentando così il peso del beneficio senza possibilità di monitoraggio preventivo.

Impatriati e dichiarazioni di asset all’estero

Pubblichiamo il testo di un approfondimento di interesse per chi si trasferisce in Italia, mantenendo attività e investimenti all’estero.

Il tema è complesso anche per la (com)presenza nel nostro ordinamento di diversi regimi di attrazione, che possono prevedere obblighi diversi per la dichiarazione di attività estere. Chi avesse interesse concreto ad approfondire il tema può contattarci.

Qui il link all’articolo completo di Antonio Longo, e sotto una sintesi per chi non avesse accesso.

 

Articolo

L’articolo 4 del D.L. 167/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria.
Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2%.
I suddetti obblighi di monitoraggio possono subire delle deroghe in caso di adesione a particolari regimi attrattivi per chi trasferisce la propria residenza in Italia.
In particolare, tali regimi sono:
a)     al regime ex art. 24-bis del Tuir per i “neo residenti” (c.d. regime dei “res non dom”) che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi.
L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’IVIE e dell’IVAFE. Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia);
b)     al regime ex art. 24-ter del Tuir previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti, i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’IVIE e dall’IVAFE, ma, a differenza dei “res non dom”, non godranno di agevolazioni per l’imposta sulle successioni e donazioni;
c)      al regime ex art. 16 del D.Lgs. 147/2015 previsto per i lavoratori “impatriati” e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Per questi soggetti non si applica alcun esonero circa la compilazione del quadro RW che dovrà, quindi, essere compilato in presenza di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero.
Fonte:              Antonio Longo – “L’impatriato dichiara il conto oltrefrontiera” – Il Sole 24 Ore del 17 giugno

 

 

DL Crescita e controesodo: altri pasticci in vista (?) e l’incomprensibile ostilità degli uffici MEF verso gli impatriati

Il DL Crescita si avvia verso la conversione in Legge e purtroppo non abbiamo buone notizie.

Gli aggiustamenti da noi suggeriti, che miravano a correggere alcune distorsioni e situazioni discriminatorie, non sono state recepite per l’opposizione sorda, ancora una volta, dei tecnici degli uffici ministeriali (MEF).

Ma perché tanta ostilità? Francamente fatichiamo a capirlo. Sta di fatto che dal 2015 in poi abbiamo assistito ad un susseguirsi di atti che potremmo definire ostili verso tutti i lavoratori che hanno scelto di trasferire le proprie famiglie in Italia. Lo diciamo subito, non è un’ostilità politica, anzi siamo fortunati ad avere trovato ed avere attualmente degli interlocutori politici che capiscono l’importanza di questi temi e sono impegnati in prima linea.
Però di ostilità si tratta: prima l’abolizione ex-abrupto della L.238 appena prorogata, poi il cambio in corsa delle regole del D.Lgs 147/15, poi l’assurda pretesa dei conguagli retroattivi per chi aveva optato per tale regime, che fra l’altro si accaniva contro le lavoratrici donne (per memoria, leggete la storia del Gruppo).

Come è noto, abbiamo contribuito attivamente e in modo importante alla stesura delle nuove norme sull’attrazione del Capitale Umano, facendo anche tesoro degli spunti provenienti dalla Community. La prova è nel testo della PdL “Capitale Umano Italia”, a firma On.li Pagano, Centemero e altri, (qui il testo) presentata a Dicembre 2018, in cui sono confluiti molti dei temi che portiamo avanti da tempo.

Fra le altre cose, gli interventi proposti erano:

-ampliamento ed estensione delle agevolazioni fiscali per chi rientra in Italia, con obiettivo il radicamento, e senza creare discriminazioni fra “impatriati di serie A e di serie B” sulla base del momento di rientro

-eliminazione del requisito dell’iscrizione Aire

-creazione di un portale per il Capitale Umano che fungesse da punto di informazione e ingresso per chi rientra in Italia

Questi tre temi sono confluiti nella bozza del Decreto Crescita, ma il testo emanato è stato modificato ad opera del MEF, con i seguenti effetti:

  1. si è introdotta un’assurda distinzione fra chi rientra nel 2020 e chi è rientrato prima, creando una disparità di trattamento insensata, e secondo alcuni incostituzionale (non lo diciamo noi, ma primari studi legali come potete leggere qui). E si badi bene che questa modifica è un atto di ostilità da parte dei tecnici MEF verso tutti i lavoratori e i soggetti rientrati, perché la Relazione Tecnica all’art.5 del Decreto è molto chiara nel ribadire (in coerenza con le valutazioni passate) che queste misure non comportano oneri negativi per il gettito fiscale

    E questo dovrebbe essere evidente, dato che stiamo parlando di gettito nuovo da parte di soggetti che non si trovavano in Italia, e che con le misure introdotte si mira a far restare permanentemente. Ma comunque, se non ci sono impatti sul gettito, perché escludere chi è già rientrato? Questa domanda la giriamo alla politica, che ci supporta e che ha questo tema a cuore, perché speriamo si faccia valere e trovi presto lo spazio per correggere questa situazione che lascia sconcertata tutta la Community
  2. Nella fretta di tagliare fuori tutti i lavoratori rientrati, il testo è stato pasticciato ed ha molte inconsistenze e incongruenze. Un esempio: sul tema Aire, abbiamo sempre sostenuto che si trattava di un requisito illogico, discriminatorio verso i cittadini Italiani, e in contrasto con le convenzioni internazionali, e proposto degli interventi semplici e lineari per aggiustare il tiro. Appelli caduti nel vuoto. Finchè non è scoppiata la polemica mediatica sul caso dei ricercatori rimpatriati e multati per l’assenza dell’iscrizione Aire. Il nostro testo è stato completamente stravolto, e invece di chiarire che si guarda la sostanza e non la forma, si introduce una sorta di “condono” per il passato, con una formulazione poco chiara, che sembra sostanzialmente dire “chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato” (secondo noi anche questa incostituzionale), salvo poi, nella fretta ripetiamo di tagliare fuori da qualsiasi agevolazione i soggetti rientrati, nel comma 2 si afferma che la misura in esame si applica solo ai soggetti che rientrano dal 2020. Quindi il condono per l’Aire c’è o non c’è? Secondo la lettera della legge, no. E allora che senso ha il comma 1, lettera d), 5-ter ? L’ ennesimo pasticcio!
  3. Si ampliano le maglie per attirare in Italia anche imprenditori e non laureati (bene), ma contemporaneamente si tagliano fuori gli studenti Italiani che completano all’estero un Master di specializzazione della durata di due anni accademici. Due anni accademici erano sufficienti per accedere ai benefici fiscali ex.dlgs 147/2015 anche se inferiori a due anni fiscali o solari. Il nuovo DL Crescita invece richiede sia per i nuovi rientri, sia per quelli già rientrati per i quali si spera nella sanatoria AIRE, che siano stati all’estero per due anni fiscali! Questa cosa, per chi è già rientrato, ma anche per chi vorrà rientrare non è sempre possibile e si corre il rischio di avere un impianto normativo che incentiva il rientro del capitale umano non qualificato a scapito di quello ultra-qualificato. Inspiegabile!

Il Gruppo Controesodo, che da anni assiste gratuitamente chi vuol rientrare o è già rientrato in Italia dall’estero, vuole e pretende di essere parte attiva del dialogo con le istituzioni su questi temi.

Ignorarci non può far altro che aumentare l’incertezza normativa e, nel lungo periodo, scoraggiare il rientro del capitale umano!

Ci appelliamo dunque alla politica affinchè ci aiuti nel dialogo con il MEF, in particolare con il Dipartimento delle Finanze, in modo da poter discutere apertamente delle problematiche di cui sopra e trovare una soluzione.

Noi siamo disponibili ad un confronto e non lo temiamo, voi lo siete ?

 

 

Misure del DL Crescita: rimane escluso chi è rientrato prima del 2020 – chiarimento

Facciamo seguito alle numerosissime richieste che ci sono arrivate in questi giorni per chiarire quanto segue:

1) L’attuale bozza di DL Crescita prevede che il potenziamento dell’incentivo fiscale ex D.Lgs 147/2015 dal 50% al 70% e l’estensione di ulteriori cinque anni condizionata a casa/figli NON SI APPLICANO A CHI E’ RIENTRATO PRIMA DEL 2020.

2) Idem per quanto riguarda i ricercatori/docenti beneficiari del regime agevolato ex DL 31 Maggio 2010 n.78.

Questo chiaramente genera un trattamento diverso e penalizzante verso chi è già rientrato, e rischia di minare l’intento della norma di generare retention.

Stiamo cercando di portare all’attenzione della politica questa criticità.

Restituzione conguaglio 2016 – aggiornamento

Cari tutti,

abbiamo recentemente incontrato l’Agenzia delle Entrate, per avere chiarimenti sul tema dei conguagli non ancora rimborsati a chi ha optato per il regime 147/15.

Di seguito quanto emerso:

– per chi ha fatto una dichiarazione integrativa a valere sul periodo di imposta 2016 abbinata al 730 per il 2017, il rimborso dovrebbe arrivare a gennaio 2019

– il motivo di questo ritardo è dovuto ai controlli preventivi dell’Agenzia. Tale controllo dura in media quattro mesi, dopo i quali le somme vengono in genere autorizzate ed erogate entro due mesi

– le tempistiche di cui sopra assumono che l’agenzia si limiti a controllare la correttezza formale degli importi indicati in dichiarazione integrativa, senza richiesta di ulteriori approfondimenti

– nel caso di approfondimenti i tempi si allungano inevitabilmente. Gli approfondimenti sono legati alla situazione specifica di ciascun contribuente e a discrezione dell’ufficio territoriale di competenza che li esegue. Nelle grandi città gli approfondimenti potrebbero essere gestiti più lentamente

– per chi ha fatto istanza di rimborso i tempi si allungano e sono indefiniti perché dipendono dal tipo di approfondimenti richiesti dall’agenzia di caso in caso

– è importante che il contribuente sia registrato nel sito dell’Agenzia con il proprio codice fiscale e che abbia fornito all’Agenzia il proprio iban per il rimborso. La mancata comunicazione dell’Iban all’Agenzia comporta un ulteriore ritardo di sei mesi dovuto alla creazione di un vaglia postale per il rimborso da parte di Banca d’Italia

Un saluto

Michele, Francesco e Antonio