Qui una sintesi dei principali regimi di agevolazione fiscale per chi entra, o ri-entra in Italia
Attenzione: Dal 1 maggio 2019 sono in vigore nuove norme sulle agevolazioni per il trasferimento del Capitale Umano in Italia. Si veda qui (link) per le principali novità.
Ricercatori e Docenti (art. 44, D.L. n. 78/2010)
A chi si applica: Laureati UE e non UE, inclusi lavoratori della P.A.
Requisiti principali: Essere stati residenti all’estero (obbligo iscrizione Aire), aver svolto ricerca/docenza all’estero per due anni
Agevolazione: per 6 anni dal trasferimento, il reddito imponibile di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia è ridotto del 90% e non si applica l’IRAP
Possibilità di estensione: si, fino ad un massimo totale di 13 anni, condizionata all’acquisto di casa o alla presenza di figli minori, con aliquota differente
Obblighi di permanenza: No
Legge “Controesodo” (238/10)
A chi si applica: Cittadini UE precedentemente residenti in Italia per almeno 24 mesi, poi trasferiti all’estero, che rientrano in Italia come Dipendenti, Professionisti, Imprenditori
Requisiti principali: 24 mesi continuativi all’estero di attività lavorativa dopo la laurea, oppure 2 anni di studio all’estero conseguendo laurea o specializzazione post lauream. Trasferire la residenza in Italia entro 3 mesi dall’avvio dell’attività.
Agevolazione: Abbattimento dei redditi imponibili (di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa) del 70% oppure dell’80% per le donne
Obblighi di permanenza: 5 anni
Questo regime non è più accessibile a chi rientra in Italia dopo il 31.12.2015, ed ha esaurito i suoi effetti al 31.12.2017.
I suo beneficiari potevano però optare per passare al regime del lavoratori “Impatriati”, quello dell’Art.16 D.Lgs.147/15, prolungando i benefici fiscali fino al 2020 incluso. Per maggiori informazioni sull’esercizio dell’opzione scrivici.
“Lavoratori Impatriati” (D.lgs. 147/15, Art. 16)
A chi si applica: Cittadini UE (oppure non UE ma di Stati con convenzione) in possesso dei requisiti descritti per i beneficiari della legge 238/10, che (ri)entrino in Italia come Dipendenti o Professionisti
Caso residuale per autonomi o ruoli direttivi/elevata specializzazione
Requisiti principali: trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’Art. 2 del TUIR (obbligo iscrizione Aire). Attività lavorativa svolta in Italia, anche presso S.O.
Agevolazione: Esenzione per 5 anni del 70% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto in Italia
Possibilità di estensione: si, per altri 5 anni, condizionata all’acquisto di casa o alla presenza di figli minori, con aliquota differente
Obblighi di permanenza: impegno a rimanere in Italia per 2 anni
INDIVIDUI “HIGH-NET WORTH” neo-residenti (art. 24-bis tuir)
A chi si applica: potenzialmente tutti (su opzione)
Requisiti principali: trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’Art. 2 del TUIR. Residenza all’estero per almeno 9 periodi di imposta sui 10 precedenti a quello di inizio di validità dell’opzione. Presentazione di specifica istanza d’interpello
Agevolazione: imposta sostitutiva “fissa” di 100,000 euro annui su tutti redditi di fonte estera (25k per familiari); no imposta di successione e donazione; no obbligo di dichiarazione per gli asset esteri. Regime applicabile per un massimo di 15 anni
Obblighi di permanenza: nessuno. Opzione esercitabile una sola volta
Quanto sopra è solo un elenco dei tratti salienti dei regimi agevolativi e dei loro requisiti. Per maggiori dettagli e chiarimenti contattateci o fate riferimento alla normativa primaria e secondaria.
Per la lista dei Paesi con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni , consultare la sezione “Documentazione” del sito