Dopo un’attenta analisi del provvedimento attuativo (link: Provvedimento attuativo ), relativo alle modalità di esercizio dell’opzione per le misure sul radicamento di cui al comma 3-ter dell’art.44 DL 78/2010, evidenziamo quanto segue:
- per i soggetti che hanno terminato il periodo agevolato al 31.12.21 o che lo termineranno negli anni seguenti, l’opzione si esercita in maniera analoga a quanto previsto per i lavoratori impatriati, ossia
- tramite un versamento con F24 in unica soluzione, senza compensazione
- di un importo calcolato come % del reddito lordo (non agevolato, non ridotto in alcun modo)
- la % da versare è del 10% nel caso si abbiano 1-2 figli minorenni al momento dell’esercizio dell’opzione oppure si acquisti un immobile dai 12 mesi precedenti al trasferimento in Italia ai 18 mesi successivi all’esercizio dell’opzione
- la % scende al 5% nel caso si abbiano almeno 3 figli minorenni e si acquisti/sia acquistato un immobile
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- La scadenza per effettuare il versamento è
- il 27 Settembre 2022 per i soggetti che hanno terminato la fruizione al 31.12.2021
- il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione della fruizione “ordinaria” per gli altri
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- per effettuare il versamento bisogna attendere la pubblicazione dei relativi codici tributo
- una volta effettuato il versamento (non prima), sarà possibile per i lavoratori dipendenti effettuare una richiesta al sostituto d’imposta recante gli estremi del versamento e la dichiarazione di volersi avvalere dell’opzione. I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento
Invitiamo quindi questi soggetti a pazientare, bisogna attendere il codice tributo; poi, una volta terminato l’iter, si recupererà la tassazione in eccesso tramite conguaglio in busta paga effettuato nel mese di dicembre.
- c’è al momento un elemento di oggettiva criticità relativo ai soggetti il cui periodo agevolato è terminato prima del 2021 (ossia negli anni 2020 e 2019), non menzionati nel provvedimento. Il fatto che l’Agenzia non abbia ritenuto di dettagliare le modalità di esercizio dell’opzione per questi soggetti indica che ritiene doveroso approfondire ulteriormente questo aspetto. A nostro avviso, il testo normativo individua chiaramente i soggetti destinatari tramite il requisito di “essere beneficiari al 31.12.2019” e di avere trasferito la residenza prima del 2020 (oltre al requisito di iscrizione Aire o cittadinanza UE). Per trasparenza, non possiamo però escludere un’interpretazione restrittiva, dato che il provvedimento nulla dispone sul termine del periodo agevolato. Nei prossimi giorni avremo modo di confrontarci su questo tema con l’Agenzia, e porteremo le argomentazioni a supporto di un’interpretazione estensiva, coerente con lo spirito della norma.
Nel frattempo, invitiamo a non procedere singolarmente con iniziative individuali quali interpelli etc, che possono essere significativamente controproducenti.
Qui il link al provvedimento